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Questo è il testo "bozza" per una legge Nazionale GEV-
FEDERGEV ITALIA – Proposta di Legge Nazionale
Legge quadro sul servizio di vigilanza ecologica e ambientale volontaria
Art.1
(Finalità ed oggetto)
La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione della attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle prov. autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
La Repubblica italiana riconosce la necessità della tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, intesi come l’insieme delle componenti biotiche e abiotiche in un dato territorio e delle loro relazioni, quale premessa necessaria per lo sviluppo sostenibile della nazione, e favorisce il rispetto dei valori ambientali, con l’applicazione delle norme di tutela del patrimonio naturale e con la prevenzione delle emergenze di carattere ambientale.
La Repubblica italiana riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
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La presente legge disciplina il Servizio di vigilanza ecologica/ambientale volontaria e, nel quadro delle pubbliche funzioni, stabilisce principi e norme fondamentali per la cooperazione e il coordinamento di Stato, Regioni ed Enti Locali, nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
Nel rispetto della legislazione vigente in materia di volontariato, le Regioni provvedono ad adottare norme o ad adeguare le proprie normative per l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano ai principi della presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art.2
(Competenze istituzionali)
1. I compiti di indirizzo e coordinamento dello Stato sono esercitati nella materia oggetto della presente legge dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’interno previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1977, n.616, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovono l’apporto ed il sostegno, il funzionamento e l’integrazione del volontariato e delle organizzazioni di volontariato operanti nei rispettivi territori allo scopo di incrementare e migliorare la tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente.
3. Al fine di cui al comma 2, le Regioni e le Provincie autonome, avvalendosi eventualmente degli enti locali e di altri enti operanti in ambito regionale, stabiliscono le modalità e gli ambiti in cui si svolge l’attività di vigilanza ecologica-
4. Le
5. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione delle GEV-
Art.3
(Servizio di vigilanza ecologica e ambientale volontaria)
1. Il Servizio di vigilanza ecologica e ambientale volontaria è prestato, senza armi, in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate, secondo le modalità previste dalle leggi regionali, e non da' luogo in alcun caso alla costituzione di un rapporto di lavoro né è sostitutiva dell’attività di vigilanza e controllo degli organismi istituzionalmente a ciò preposti.
2. Il Servizio di vigilanza ecologica-
a) l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sulla normativa vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b) la vigilanza sullo stato di conservazione della natura e sull’ambiente, unitariamente considerato, al fine di prevenire ed accertare le violazioni di disposizioni in materia ecologica ed ambientale nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge;
c) la collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico, svolte nell’ambito delle attività di protezione civile
d) la collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale;
e) la collaborazione con altri enti ed organismi, titolari di funzioni di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento di reati contro il patrimonio ambientale;
f) la diffusione, con specifiche iniziative, della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali (educazione ambientale).
3. Il Servizio di vigilanza ecologica volontaria è disciplinato dalle leggi regionali ed è svolto, secondo le direttive emanate dalle Regioni, dalle guardie ecologiche e ambientali volontarie, iscritte in apposito albo istituito presso ogni Regione e organizzate con le modalità di cui all'articolo 5. Le guardie ecologiche-
4. Le Regioni individuano gli ambiti di applicazione del potere di accertamento delle guardie ecologiche-
a) tutela del paesaggio, della biodiversità, dei parchi e delle riserve
b) tutela dell'ambiente boschivo e rurale;
c) vigilanza sull'esercizio venatorio e sulla pesca nelle acque interne;
d) osservanza delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano;
e) salvaguardia e protezione degli animali;
f) conferimento, abbandono, raccolta e gestione dei rifiuti;
g) spandimenti agronomici e direttiva comunitaria Nitrati;
h) osservanza delle normative sull'inquinamento acustico, atmosferico, idrologico e luminoso;
i) salvaguardia dei beni artistici e storici;
le regioni possono individuare ulteriori ambiti di applicazione del potere di accertamento delle guardie ecologiche -
Art.4
(Soggetti organizzatori)
1. La regione individua con propria legge i soggetti organizzatori del Servizio di vigilanza ecologica-
2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a:
a) redigere, d'intesa con i gruppi delle guardie ecologiche-
b) promuovere ed organizzare, con il concorso dei gruppi delle guardie ecologiche-
c) stipulare apposite convenzioni o protocolli d’intesa con i gruppi delle guardie ecologiche volontarie-
d) stipulare contratti di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti alle guardie ecologiche-
e) assicurare la trasmissione alle autorità competenti dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche-
f) mettere a disposizione dei gruppi delle guardie ecologiche volontarie le risorse necessarie al rimborso delle spese sostenute nonché i mezzi e le attrezzature per l'espletamento del servizio di vigilanza ecologica e ambientale volontaria.
Art.5
(Gruppi di guardie ecologiche volontarie)
1. Le GEV-
Art.6
(Guardie Ecologiche-
1. Le guardie ecologiche-
2. Le guardie ecologiche-
3. Le guardie ecologiche-
4. Coloro che intendono svolgere il servizio di vigilanza ecologica volontaria devono:
a) aderire ad un gruppo di guardie ecologiche volontarie;
b) frequentare il corso di formazione teorica;
c) effettuare il periodo di addestramento pratico;
d) superare l’esame finale teorico-
5. Le regioni, in conformità ad appositi atti di indirizzo e di coordinamento adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabiliscono durata e contenuto dei corsi di formazione per le guardie ecologiche-
6. L’incarico di guardia ecologica-
a) i compiti oggetto dell’incarico;
b) le leggi e le altre norme di cui la guardia ecologica-
c) l’ambito territoriale di svolgimento dell'incarico;
d) il gruppo delle guardie ecologiche-
7. La nomina delle guardie ecologiche-
8. Le guardie ecologiche-
9. Durante il servizio le guardie ecologiche-
10. Le guardie ecologiche-
11. Le guardie ecologiche-
12. Le guardie ecologiche-
13. Il provvedimento di nomina della guardia ecologica-
a) irregolarità particolarmente gravi, ovvero reiterate dopo il provvedimento di sospensione;
b) accertata persistente inattività;
c) perdita dei requisiti di cui al comma 2, previsti per lo svolgimento del servizio.
14. Il provvedimento di revoca è notificato al prefetto competente per territorio e dà luogo alla cancellazione dall’albo regionale delle guardie ecologiche-
Art.7
(Disposizioni finanziarie e transitorie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità finanziarie di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo le modalità ivi indicate.
2. Ciascuna Regione istituisce nell’ambito del proprio bilancio un apposito fondo per garantire l'attività dei gruppi delle guardie ecologiche-
3. Le guardie ecologiche-